Art. 2.
(Procedure).

      1. Ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 1 il personale interessato deve presentare domanda ai comandi o agli uffici di appartenenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi fini, la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dai competenti organi tecnici e della sanità militare.